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PREMESSA: tutte le nostre installazioni sono effettuate e certificate da
TecnoTel Telecomunicaizoni, (Autorizzazione del ministero delle
Comunicazioni N° FI348)
Vi invitiamo a prendere visione della
normativa in merito all'installazione e allacciamento di centralini
telefonici, terminali, sistemi e reti per telecomunicazioni
Per approfondimenti siamo a completa disposizione.
La legge
109 del 28/3/91, unitamente al D.M. 314 del 23/5/92, regolamentano
l'installazione, la manutenzione e l'allaccio di terminali, impianti
e reti per telecomunicazioni.
Fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore acquisti apparecchiature "a
spina" e quindi autoinstallanti fino a 2 linee, ogni altra installazione
di impianti, reti, o apparati per telecomunicazione,
è soggetta alla normativa di cui sopra.
Ogni installazione, in base alla tecnologia utilizzata o al suo
dimensionamento, deve essere eseguita da un'impresa con adeguata
abilitazione (detta in gergo "autorizzazione
ministeriale").
La mancata osservanza della norma, prevede l'applicazione di sanzioni
amministrative a carico dell'utilizzatore finale, che affida il lavoro
ad azienda priva dell'abilitazione.
LEGGE 28 marzo 1991, n.109
(G.U. 6
aprile 1991 nr.81)
Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli
impianti telefonici interni.
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1.Gli abbonati hanno facoltà
di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a
comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o
tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza
di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di
rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
2. Non sono consentiti
l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature
terminali che noti risultino omologate ai sensi della normativa in
vigore.
3. All'installazione, al
collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature
terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in
materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico
ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla
potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali
possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali
anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.
4. I materiali e le
apparecchiatura di telecomunicazioni soggetti ad omologazione a norma
delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili
ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di
omologazione.
5. Il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti il consiglio di amministrazione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore
tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta
con proprio decreto disposizioni di attuazione concernenti, in
particolare:
a) i requisiti che le
imprese che intendano provvedere alle operazioni di cui al comma 3
devono possedere per conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo
comma;
b) le prescrizioni
per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione
delle apparecchiatura terminali;
c) il contenuto e le
modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate debbono
rilasciare all'abbonato ed al gestore pubblico, all'atto del collaudo;
d) i casi in cui, in
ragione della semplicità costruttiva e funzionale dell'apparecchiatura,
l'abbonato può provvedere direttamente alle operazioni indicate alla
lettera b);
e) le modalità per la
sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e
sulle apparecchiature ad essa collegate;
f) le modalità e i
tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli utenti
ed il gestore del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla
manutenzione delle apparecchiature terminali.
g) l'adozione, previa
diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca
dell'autorizzazione di cui al comma 3;
h) l'adozione, previa
diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto
di abbonamento nei confronti degli utenti.
Art. 2
1. Chiunque viola le
disposizioni dell'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire diecimilioni.
2. Qualora la violazione
riguardi la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 è altresì disposta
la confisca delle apparecchiature.
Art. 3.
1. Il gestore del servizio
pubblico adegua le proprie procedure e la propria modulistica alle
disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua
entrata in vigore.
Art. 4.
1. Sono abrogati, in
particolare, gli articoli 284 e 285 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, e successive modificazioni, e gli articoli 105, 107 e 108 del
regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro
II della legge postale e delle telecomunicazioni,
approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive
modificazioni.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, Sara inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo
1991
COSSIGA
ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
MARTELLI
D.M. 23 maggio 1992, n.
314
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1992, n. 140, S.O.)
IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1.
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a.
«apparecchiatura terminale»: l’apparecchiatura d’utente destinata ad
essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di
una rete pubblica di
telecomunicazione o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il
trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere
realizzato mediante un
sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;
b.
«punto terminale di rete»: l’insieme delle connessioni fisiche e delle
specifiche tecniche d’accesso che fanno parte della rete pubblica di
telecomunicazioni e sono
necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare
efficacemente per il suo tramite;
c.
«impianto interno»: i sistemi di utente ubicati in un fondo privato,
quale definito dall’art. 183 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall’art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103 e costituiti da una o più apparecchiature terminali,
nonché‚ dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti
terminali della rete pubblica.
2.
Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di esercizio e
di manutenzione, di gestione della connessione, di sincronizzazione, di
controllo, di contabilizzazione e di telecaricamento, sono di esclusiva
competenza del gestore pubblico.
Art. 2
1.
I punti terminali per l’accesso alle reti di telecomunicazioni sono
descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che
fanno parte integrante del presente decreto.
2.
Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è
costituito dall’antenna fissa del gestore pubblico, cui possono
collegarsi le apparecchiature utilizzate dall’utente.
Art. 3
1.
L’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione
delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui
all’allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere
eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai
sensi dell’art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la
sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.
2.
Ultimata l’installazione, debbono essere effettuate le prove atte a
verificare la funzionalità dell’impianto secondo la capacità ed il tipo
dell’impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore
delle apparecchiature.
3.
L’impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione
e di collaudo deve consegnare all’abbonato, all’atto dell’allacciamento
dell’impianto alla rete pubblica, il progetto dell’impianto stesso
sottoscritto da un progettista iscritto all’albo professionale, nonché‚
una dichiarazione conforme allo schema dell’allegato 12, che fa parte
integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la
conformità dell’impianto e della sua installazione alla normativa in
vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi
costitutivi dell’impianto stesso ed il numero di omologazione delle
apparecchiature collegate; sia dichiarato l’esito positivo del collaudo.
4.
Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere
inoltrata, dall’impresa autorizzata, con raccomandata con avviso di
ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio
pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell’originale all’abbonato.
5.
In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione
dell’autorizzazione e, nell’ipotesi di reiterate inadempienze, il
provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa.
Art. 4
1.
Ai fini dell’installazione, del collaudo,
dell’allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali,
abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le
imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed
i requisiti di cui all’allegato
13, che fa parte integrante del
presente decreto.
Art. 5
1.
Gli abbonati possono provvedere direttamente all’installazione, al
collaudo, all’allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature
terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane,
qualora l’allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda
il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.
Art. 6
1.
L’abbonato consente l’accesso ai propri locali al personale del gestore
del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle ore
diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e sulle
apparecchiature collegate.
2.
Nel caso in cui l’abbonato non permetta l’effettuazione delle verifiche,
anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore può sospendere il
servizio fino a quando l’abbonato consenta l’accesso.
3.
Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da apparecchiature
dell’abbonato, ovvero violazione alle norme richiamate all’art. 4, il
gestore può disconnettere dalla rete l’impianto o parte di esso e/o
l’apparecchiatura terminale, diffidando contestualmente l’abbonato ad
eliminare entro il termine di trenta giorni la causa dei disservizi.
4.
Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore può sospendere
il servizio fino a quando l’abbonato stesso abbia comunicato
l’intervenuta regolarizzazione dell’impianto e/o
dell’apparecchiatura.
5.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni
senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dell’abbonato, il
gestore può adottare il provvedimento di risoluzione del contratto.
6.
Il gestore del servizio pubblico comunica all’Ispettorato generale delle
telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato le difformità
riscontrate, nel corso dei controlli, tra l’impianto esistente e quello
certificato dall’impresa autorizzata.
7.
La spesa per l’intervento del gestore pubblico a richiesta dell’abbonato
presso la sede d’utente è a carico dell’abbonato stesso qualora dai
controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende dalla rete
pubblica.
Art. 7
1.
I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di provvedere, a
condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il gestore del
servizio pubblico, all’approvvigionamento e, nel rispetto degli articoli
3 e 5, all’installazione, al collaudo, all’allacciamento ed alla
manutenzione dell’apparecchio telefonico principale e degli impianti
supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di centrale
per invio impulsi di conteggio.
Art. 8
1.
Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto
abbiano in esercizio le apparecchiature di cui all’art. 7 di proprietà
del gestore pubblico, hanno facoltà di procedere, entro il termine di
sei mesi da tale data, alla risoluzione del relativo rapporto di
locazione e di manutenzione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
2.
La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di nove mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni contrattuali di
locazione e di manutenzione delle apparecchiature a mezzo di avvisi
sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta telefonica.
4.
Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del contratto
ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3 si applicano
alla scadenza dei contratti in corso.
ALLEGATO 13"
DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE
DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE
DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI.
Art. 1.
- 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre
anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata
nel relativo atto.
2.
L'autorizzazione non è cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che
ha rilasciato l'atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella
titolarità dell'impresa.
Art. 2.
- 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:
a)
installatori e/o manutentori;
b) costruttori.
2. L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è
suddivisa in tre gradi:
a) primo grado: consente l'installazione, l'ampliamento e
l'allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi
tipo e potenzialità;
b)
secondo grado:
consente le stesse operazioni del i grado relativamente ad impianti
interni con capacita, fino a 400 terminazioni interne per voce e dati
con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;
c)
terzo grado: consente le operazioni del 2 grado relativamente ad
impianti interni per sola fonìa di capacità fino a 120 derivati.
3.
L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese
costruttrici di apparecchiature terminali l'installazione,
l'allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle
proprie apparecchiatura.
Art. 3.
- 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve
dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda di
cui all'art. 4, i seguenti requisiti di idoneità:
a)
classe installatori e/o manutentori:
1) primo grado:
1.1) personale tecnico dipendente:
una unita' addetta alla progettazione degli impianti;
una unita' addetta alla direzione dei lavori;
otto unita' addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione
delle apparecchiature terminali;
1.2)
strumenti di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita' addetta
all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio
50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di
protocollo per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un
personal computer portatile con schede di accesso per reti locali; la
strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate
dal costruttore;
1.3)
locali:
uffici:
un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;
magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo
dell'impresa che possa contenere le varie apparecchiatura di
telecomunicazioni, le attrezzature di cantiere e di squadra;
1.4) automezzi:cinque automezzi di cui due autofurgoni;
1.5) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilità civile
verso terzi;
2)
secondo grado:
2.1) personale tecnico dipendente:una unita' addetta alla direzione dei
lavori; quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla
manutenzione delle apparecchiatura terminali;
2.2) strumenti di misura:dotazione individuale di strumentazione di base
per ogni unìtal addetta all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o
impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione deve
essere conforme alle specifiche tecniche
dichiarate dal costruttore; la strumentazione va inoltre integrata con
quella specifica indicata dal costruttore delle apparecchiatura;
2.3) locali: come il primo grado;
2.4) automezzi:tre automezzi di cui un autofurgone;
2.5) assicurazione:copertura assicurativa di responsabilità civile verso
terzi;
3)
terzo grado:
3.1) personale tecnico dipendente:una unita' addetta alla direzione dei
lavori; due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla
manutenzione delle apparecchiatura terminali;
3.2) strumenti di misura:dotazione individuale di strumentazione di base
per ogni unita' addetta all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione
specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali e' stata
ottenuta la licenza;
3.3) locali: come il primo grado;
3.4) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilità civile
verso terzi.
4)
i privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere
alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti -
di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi abbiano
titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione;
5)
in tale
ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i requisiti
di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5)
e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4);
b) classe costruttori. la costruzione di apparecchiatura terminali di
telecomunicazioni e, requisito sufficiente per l'iscrizione alla classe
costruttori.
Art. 4.
- 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori e/o
manutentori, l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. -
Ispettorato generale delle telecomunicazioni, un'apposita istanza in
bollo nella quale deve essere specificato il grado di autorizzazione
richiesto.
2. Tale
istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di
bollo:
a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio e
dell'artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante
l'attività specifica dell'impresa;
b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta
legalmente l'impresa;
c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente
attestante, alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle
attrezzature e degli automezzi;
d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la
legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui
all'art. 3;
e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile
verso terzi;
f) documento rilasciato dai competenti uffici, del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie
dipendenze il personale previsto dall'art. 3 in corrispondenza al grado
richiesto;
g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale
dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si
certifichi:
1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei
lavori presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel primo
grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte gial
autorizzate di primo grado;
2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case
costruttrici di apparecchiatura rientranti nel secondo grado o
esperienza di almeno due anni alle dipendenze di
ditte gial autorizzate di secondo o primo grado;
3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di
apparecchiatura rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte
già autorizzate;
4) per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il
relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle
premesse;
h)
ricevuta del versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di
rimborso spese per istruttoria, delle somme:
L. 1.000.000 per il primo grado;
L. 500.000 per il secondo grado;
L. 200.000 per il terzo grado;
L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe
costruttori.
3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o
manutenzione delle apparecchiatura terminali possono, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dichiarare
nella domanda il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d)
del comma 2.
4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta
dell'Amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle
apparecchiature terminali non occorre allegare all'istanza la
documentazione di cui al comma 2, lettera g).
6. Per la classe costruttori e' sufficiente la presentazione
dell'istanza corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed
e).
Art. 5.
1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti
comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita
l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda !
a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa
prevista dal n. 117, lettera a), della tariffa annessa al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia
l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della
relativa attestazione di versamento.
2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al
gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione
interessati.
3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta,
l'impresa e' invitata a provvedere per la regolarizzazione o
l'integrazione.
4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il
termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per
l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle
somme versate.
5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per
classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle
telecomunicazioni.
Art. 6.
1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio,
l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso
l'impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti
dì idoneità di cui all'art. 3.
2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare
all'organo che ha disposto l'accertamento.
Art. 7.
- 1. L'efficacia dell'autorizzazione e' sospesa con provvedimento
dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico
dell'impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti
casi:
a) sia
in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa o di fallimento;
b)
siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena
restrittiva della libertà personale superiore a tre anni nonché
procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di
prevenzione;
c)
infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi
sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
d)
mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi;
e)
inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la
qualificazione del personale tecnico.
2. L'efficacia dell'autorizzazione e' altresì sospesa, previa diffida ad
adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le
attrezzature e gli automezzi previsti all'art. 3 manchino o non
corrispondano al minimo prescritto.
3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere
c), d) ed e), e del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza
alle diffide di cui al medesimo comma 2, è disposta la revoca
dell'autorizzazione.
4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono
notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.
Art. 8.
- 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità
dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria
attività debbono presentare all'Ispettorato generale delle
telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiari,
ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che
sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di
appartenenza.
2. Le
imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano
essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza
ai sensi dell'art. 4.
3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova
autorizzazione con validità triennale entro la scadenza della precedente
autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.
Art. 9.
- 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre
1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a
norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria
attività fino alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata". |